PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 589-bis. - (Omicidio colposo commesso da chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 590-bis. - (Lesioni colpose cagionate da chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito

 

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con la reclusione da tre mesi ad un anno.
      La pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni.
      La pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
      Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.
      Il delitto è punibile d'ufficio».